Assenze e valutazione alunni
Anno scolastico 2018/2019
Come già comunicato alle SS. LL. – sia oralmente sia per iscritto – in diverse precedenti occasioni, si ricorda che, ai sensi del 7° comma dell’art. 14 del Regolamento sulla valutazione degli alunni (D.P.R.122/2009), recentemente richiamato dalla C.M. n° 88 – prot. 6714 – del 18 ottobre 2012, “… ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di valutare gli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”